L. ROSSETTI - INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA ANTICA (1998)


Proprietà letteraria

L’antichità classica non conobbe la «firma» autografa difficile da contraffare, inoltre fu caratterizzata dalla ‘regola’ secondo cui doveva provvedere il singolo a commissionare ai calligrafi la copiatura di un qualunque testo (cosa che ricorda l’odierna possibilità di fotocopiare interi libri), per cui ogni esemplare non poteva non costituire, a suo modo, un unicum. La tutela della proprietà letteraria doveva perciò essere affidata ad accorgimenti d’altro genere, come l’escogitazione di un registro comunicazionale (uno stile) inconfondibile, ovvero la menzione del proprio nome nel corso della trattazione (v. le voci Explicit e Sphragis). Parlando dei propri scritti, Galeno ebbe occasione di diffondersi sulle complicazioni che ne potevano ugualmente derivare, ad es. per il fatto di non avere più copia di trattati di medicina che aveva scritto su commissione.

 

 


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